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DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1) - E' costituita un'associazione denominata: "TELESALUTE"
L'associazione è apolitica e apartitica e non ha finalità di lucro nè diretto nè indiretto; gli eventuali utili netti derivanti dalla gestione saranno totalmente reinvestiti per il perseguimento degli scopi dell'associazione.
Articolo 2) - L'associazione ha sede legale in Bianzano (BG), presso l'Eremo della Madonna degli Ulivi nella Tenuta Burgarella, in Via Boffalora numero 1.
Articolo 3) - L'associazione ha durata illimitata.
SCOPO
Articolo 4) - L'associazione ha per scopo la promozione della dimensione spirituale in medicina.
Per il conseguimento dello scopo l'attività di "TELESALUTE" si baserà sulla partecipazione a studi di ricerca, sulla organizzazione di conferenze e congressi, sulla pubblicazione di materiale educativo e divulgativo.
SOCI
AMMISSIONE
Articolo 5) - Possono associarsi le persone o enti che condividono gli scopi dell'associazione e vengono ammessi secondo le modalità del presente statuto.
In particolare, la domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare lo statuto associativo ed i regolamenti interni; sulla domanda decide esclusivamente il Consiglio direttivo; l'eventuale rifiuto dovrà essere motivato in modo oggettivo.
La partecipazione alla vita associativa non può avere carattere temporaneo.
CATEGORIE DI SOCI
Sono previste le seguenti categorie di soci:
SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno costituito l'Associazione e che operano attivamente affinchè si raggiunga lo scopo dell'Associazione.
SOCI ORDINARI: sono composti dai soci fondatori e da coloro che, a seguito di domanda scritta, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo e versano la relativa quota associativa per poter partecipare alle attività organizzate dall'Associazione.,
SOCI ADERENTI: sono coloro (persone fisiche, enti e società comunque costituite) che aderiscono all'Associazione con una libera donazione e non partecipano ai lavori dell'Associazione stessa.
SOCI ONORARI: sono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo e scelti fra personalità di alto livello in campo medico e scientifico o fra coloro che abbiano dimostrato particolari benemerenze nell'attività associativa, solo i soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
Per i soci delle varie categorie vi è apposito libro e la loro inserzione certificherà le rispettive qualifiche.
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Ciascun socio, a seconda della categoria a cui appartiene come stabilito nel precedente paragrafo, ha diritto di partecipare alla vita dell'Associazione ed alla formazione della volontà sociale, secondo le norme del presente statuto ed in particolare ha:
a) il diritto di utilizzare i servizi forniti dall'associazione;
b) il diritto di intervenire alle assemblee e di votarne le deliberazioni; ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia la quota sottoscritta;
c) il diritto di eleggibilità alle cariche sociali.
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.
Tali quote vanno versate all'atto dell'iscrizione e, in caso di rinnovo, non oltre il trenta settembre di ogni anno; il Consiglio direttivo ha facoltà di invitare con lettera raccomandata R.R. i soci morosi al versamento delle quote.
La quota sociale è intrasmissibile, non e' rivalutabile e non può essere rimborsata in nessun caso.
I soci sono inoltre tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti dell'associazione.
CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO
L'Associato cessa di far parte dell'Associazione:
a) per dimissioni, che hanno effetto dal momento in cui vengono notificate al Consiglio Direttivo o al Presidente.
Per quanto riguarda il socio ordinario le dimissioni avranno effetto tre mesi dopo la notifica;
b) per delibera del Consiglio Direttivo in seguito a gravi motivi o per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'Associazione;
c) per il mancato pagamento della quota associativa alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Direttivo;
d) per morte.
PATRIMONIO
Articolo 6) - Il patrimonio dell'Associazione é indivisibile ed é costituito:
- dalle quote associative e dagli ulteriori eventuali contributi volontari degli associati;
- dalle donazioni, lasciti testamentari e contributi di privati;
- dagli eventuali proventi delle attività associative organizzate;
- dal patrimonio mobiliare o immobiliare di proprietà dell'Associazione.
In caso di recesso per qualsiasi causa determinato, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI
Articolo 7) - L'assemblea e' costituita dai soli soci ordinari i quali possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta, con un limite di due deleghe per socio.
CONVOCAZIONE
Articolo 8) - L'assemblea viene convocata a cura del presidente del Consiglio direttivo, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante lettera raccomandata r.r. indirizzata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza; in caso urgente le convocazioni possono farsi per fax o per e-mail con avviso di ricevimento, fino al giorno precedente la seduta stessa. L'avviso deve contenere l'ora, il giorno, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita se sono presenti tutti gli associati e tutti i membri degli Organi sociali.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio; deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
L'assemblea dei soci ordinari può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Articolo 9) - L'assemblea e' validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati;
- in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti;
- per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchéper lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, con la presenza di almeno tre quarti degli associati, sia in prima sia in seconda convocazione.
Articolo 10) - L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio e' necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
Articolo 11) - L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vice Presidente, se nominato; in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea.
All'assemblea assiste il Segretario dell'Associazione, in sua assenza l'Assemblea nomina il suo segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.
Dei lavori dell'assemblea dovrà risultare verbale firmato dal presidente e dal segretario ed, in caso di nomina, dagli scrutatori.
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA
Articolo 12) - Spettano all'Assemblea:
- la fissazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale;
- la nomina dei componenti del Consiglio direttivo e, se previsto, dei componenti del Collegio dei revisori;
- le deliberazioni di esclusione degli associati;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo predisposti dal Consiglio direttivo;
- l'esame delle questioni messe all'ordine del giorno dal presidente;
- le deliberazioni circa le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 13) - Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
Articolo 14) - Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni, salvo dimissioni, ed i suoi membri sono rieleggibili.
Qualora per dimissioni o per altra causa vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla cooptazione dei nuovi membri; i consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza di quelli nominati dall'assemblea.
Articolo 15) - Il Consiglio direttivo viene convocato dal presidente, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, quando lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri; la convocazione avviene a mezzo comunicazione scritta indirizzata a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione.
Articolo 16) - Il Consiglio direttivo e' validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
Articolo 17) - Delle riunioni del Consiglio deve risultare processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 18) - Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- il compimento delle operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi associativi;
- la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- l'elaborazione dei regolamenti interni da approvare da parte dell'assemblea che si rendano necessari per il corretto funzionamento dell'Associazione;
- la nomina del presidente, del vice presidente e del segretario;
- la determinazione degli eventuali rimborsi spese;
- l'esame delle questioni sottoposte all'ordine del giorno dal presidente;
- l'esame delle domande di ammissione all'Associazione;
- la fissazione delle quote associative, anche diverse in relazione alle varie categorie di socio;
- le proposte di nomina a Socio Onorario.
RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 19) - Il presidente del Consiglio direttivo ha la firma sociale libera per ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberato dal Consiglio; egli rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento e' sostituito dal Vice Presidente con eguali facoltà.
SEGRETARIO
Articolo 20) - Il Segretario controlla e provvede al tesseramento, cura l'attività propagandistica generale, tiene i registri dei soci, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
Articolo 21) - Il Segretario e' responsabile della regolare tenuta della contabilità associativa, cura le riscossioni di quanto versato a qualsiasi titolo all'Associazione e paga i mandati firmati dal Presidente e/o dal Vice Presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 22) - Qualora l'assemblea lo riterrà opportuno, potrà nominare il Collegio dei revisori, composto da due a cinque membri, stabilendone la durata
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione al bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
ESERCIZI SOCIALI
Articolo 23) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Agosto di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
Articolo 24) - E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.
SCIOGLIMENTO
Articolo 25) - In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Il patrimonio dell'Associazione che residuerà dopo l'esaurimento delle fasi liquidatorie, dovrà essere devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito il competente organismo di controllo, salva diversa disposizione di legge.
Articolo 26) - Per tutto quanto non espressamente disposto valgono le norme del Codice Civile e la vigente legislazione speciale in materia di associazioni.
Bergamo il, 27 agosto 2009